L'accesso civico ( semplice o generalizzato ) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo ( Art. 5 D.Lgs.33/2013 ).
L'accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare (art.5 c.1).Per inviare una richiesta di accesso civico semplice, relativamente ai documenti, dati o informazioni detenuti dalla Scuola è disponibile di seguito il collegamento ipertestuale al modulo:
MODULO_ACCESSO_CIVICO_SEMPLICE
L'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5 c.2).
Per presentare una richiesta di accesso FOIA, è disponibile un apposito modulo in formato PDF da compilare e firmare:
MODULO_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO
Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati; pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
La richiesta di accesso civico dovrà essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità valido.
Come presentare la richiesta ?
Occorre utilizzare l’apposito modulo e inviarlo in allegato, via mail, all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (indicando nell’oggetto: “richiesta di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido
Obblighi della Scuola
L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente Scolastico :
Professor Lucio PAOLO
Al Responsabile della trasparenza, si può presentare la richiesta di accesso civico, ed è la figura che stabilisce le modalità per l'esercizio di tale diritto.